La riforma del concordato preventivo: una delle tante perplessità.

Da una lettura delle norme modificative della disciplina del concordato preventivo contenute nel D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2015, n. 132, la prima impressione dell'interprete è che - se con i precedenti provvedimenti di riforma, dall'originario D.L. 35/2005 al noto D.L. 83/2012 che introdusse il concordato in bianco e che ha consacrato l'autonomia del concordato "in continuità" a detta di taluni si è operata una rivoluzione copernicana delle procedure minori - in relazione alle disposizioni del D.L. 83/2015 si sarebbe tentati di parlare di "Controriforma", a partire dalla probabile origine "punitiva" della normativa, mirata a sanzionare le proposte concordatarie velleitarie.

IN LIBRERIA: PIANO ATTESTATO E SOVRAINDEBITAMENTO

Ignazio Arcuri - Paolo Bosticco, Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento - Giuffrè Editore, 2014.
Pubblichiamo con piacere l'indice del testo recentemente uscito in libreria, edito da Giuffrè con il quale il titolare dello Studio ed il dott. Ignazio Arcuri hanno affrontato due istituti quantomai attuali e non solo perchè introdotti di recente (nel 2005 il piano attestato e nel 2012 la composizione del sovraindebitamento "privato"), ma in quanto purtroppo le situazioni di crisi sono oggi quantomai frequenti e non riguardano solo le imprese, ma anche i consumatori ed in genere tutti i soggetti
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Il testo tratta di due istituti che, per ragioni diverse, si collocano al di fuori delle procedure concorsuali in senso stretto, il primo - il piano attestato - in quanto destinato a risolvere situazioni di crisi in via esclusivamente "privata", in base ad un piano di risanamento non soggetto ad alcuna verifica autoritativa e che anzi non postula neppure il coinvolgimento di tutti i creditori ed il secondo - l'accordo per la soluzione di crisi da sovraindebitamento - in quanto per sua natura ed espressa volontà legislativa rivolto solo a soggetti non fallibili.

La sempre più difficile via verso il concordato preventivo

La Suprema Corte torna al passato, affermando che nel concordato preventivo i crediti privilegiati restano tali anche se manchi il bene sul quale essi possono trovare il loro soddisfo, statuizione che può avere effetti dirompenti in relazione in particolare al privilegio per rivalsa IVA ex art. 2758 c.c.; tuttavia, resta ferma la possibilità per il debitore di prevedere la falcidia in funzione della impossibilità di conseguire un realizzo, salvo che tale previsione deve essere espressamente inserita nella proposta concordataria.

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Con la recente sentenza n. 24790/2013 la Suprema Corte conferma un orientamento rigoroso in tema di riconoscimento di crediti privilegiati nell'ambito della procedura di concordato preventivo, in forza del quale il mancato richiamo dell'art. 54 l.fall. per questa procedura comporta che lo status di credito privilegiato debba essere riconosciuto a prescindere dalla verifica dell'esistenza del bene sul quale dovrebbe gravare il privilegio; in particolare, la Suprema Corte applica tale principio al privilegio riconosciuto per il credito di rivalsa sull'IVA, disciplinato dall'art. 2758 c.c..

Crediti sorti in funzione della procedura di concordato: una nuova prospettiva.

Con le sentenze 8533/2013 e 9489/2013 la Sezione Prima della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della prededucibilità dei crediti sorti per l'assistenza all'impresa insolvente rispettivamente nel periodo tra la domanda e l'omologa e per consulenza nella predisposizione degli strumenti finalizzati all'accesso a procedure di composizione della crisi, risolvendola in senso positivo per entrambe le fattispecie, sul presupposto che le attività svolte in funzione di quelle procedure siano comunque da ricondurre alla gestione concorsuale nell'interesse non solo del debitore, ma anche della massa dei creditori.

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Un paio di recenti sentenze della Suprema Corte sulla prededucibilità dei crediti nel concordato mi inducono ad accennare ad uno dei temi più controversi nell'ambito delle procedure concorsuali cd. "minori" (e ci si chiede subito se quella definizione sia ancora attuale, posto che il legislatore della Riforma ha voluto chiaramente privilegiare le soluzioni concordate della crisi, relegando il fallimento ad una sorta di extrema ratio), ovvero alla sorte dei crediti sorti nell'ambito o in funzione di concordati (o di accordi di ristrutturazione) che hanno preceduto il fallimento e tra questi ultimi anche i crediti dei professionisti che hanno prestato la loro opera per consentire la presentazione della domanda di concordato.