La Consulta frena i privilegi del Fisco
Con sentenza n. 170 del 4 luglio 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il D.L. 98/2011 (decr. Tremonti) nella parte in cui, dopo aver esteso l'ambito dei crediti fiscali garantiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c., consentiva all'Erario di richiedere l'ammissione al privilegio anche nei fallimenti in cui l'esecutività dello stato passivo era anteriore alla nuova normativa.
Quando è stato pubblicato il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111) che, tra le altre disposizioni, all'art. 23 co. 37 concedeva il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c. anche ai crediti erariali per sanzioni maturate sulle imposte dirette (in precedenza tale estensione era prevista solo per le sanzioni sull'IVA) senza più la limitazione ai ruoli dell'ultimo biennio, lo scrivente ha da subito espresso le proprie perplessità sull'applicazione dell'art. 23 co. 40 di quella normativa, laddove in sostanza la nuova disciplina a beneficio del Fisco veniva dichiarata applicabile anche alle procedure pendenti, con espressione che i Tribunali hanno inteso legittimante l'Erario a pretendere la modifica degli stati passivi delle procedure ancora in corso al fine di veder ammessi al privilegio quei crediti di cui era stata chiesta ed ottenuta l'ammissione al chirografo; la perplessità derivava dalla pressochè incontroversa formazione di un giudicato endo-concorsuale che esclude la modificabilità nell'ambito della gestione della procedura di decisioni sull'ammissione dei crediti contenute in uno stato passivo esecutivo non più suscettibile di impugnazione. Peraltro, nella prassi la contestazione sulla legittimità della applicazione retroattiva non è stata ritenuta fondata, salvo che un magistrato del tribunale di Firenze non ha ritenuto di aderire ad un palese sovvertimento dei principi concorsuali ed ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che con la citata sentenza 170/2013 ha dichiarato illegittimo il D.L. 98/2011 proprio (ed esclusivamente, in quanto la Consulta ha confermato la legittimità dell'ampliamento della tutela privilegiata) con riguardo alla estensione retroattiva dell'applicazione della norma a situazioni in ordine alle quali si era formato il giudicato endo-concorsuale; in particolare, la Corte ha precisato che l'applicazione retroattiva di norme non è di per sè vietata al di fuori del campo penale, ma deve essere giustificata da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente tutelati e non potrebbe, invece, andare a ledere l'affidamento del privato in ordine ad una situazione consolidata solo per esigenze "di spesa" dell'erario (sintetizzo all'estremo: il ragionamento della Consulta è molto più articolato e pregevole).