Revocatoria ordinaria e rapporti di parentela
Il rapporto di parentela non è di per sè sufficiente a far presumere l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la declaratoria di inefficacia di un atto a titolo oneroso intercorso tra due fratelli.
Con una recente sentenza (Trib. Milano, 14 marzo 2014, n. 3707) il tribunale milanese ha respinto la domanda di revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito in relazione all'acquisto di una quota ereditaria perfezionato tra due fratelli, uno dei quali debitore verso l'istituto di credito in relazione ad una garanzia prestata a favore di società poi dichiarata fallita. La pronunzia ha osservato che - trattandosi di atto a titolo oneroso e quindi revocabile solo in quanto sia provata non solo in capo al debitore, ma anche alla sua controparte negoziale la scientia damni, intesa come percezione da parte del terzo della lesione cagionata al soddisfo dei creditori dall'atto compiuto - di per sè il rapporto di parentela tra due soggetti non conviventi non implica alcuna presunzione di conoscenza dell'esposizione debitoria e delle eventuali difficoltà economiche del debitore, in particolare quando l'atto compiuto non presenti risvolti di anomalia, tali da ricollegarlo ad una presumibile volontà elusiva dei diritti dei creditori. La pronunzia appare rilevante, anche perchè delimita in un certo senso il campo della "presunzione di conoscenza" che aveva indotto in altro caso la giurisprudenza a ritenere presumibile la scientia damni in relazione ad atti compiuti tra coniugi conviventi: anche in quel caso, del resto, la motivazione della scelta dei Giudici era riconducibile proprio ad una valutazione in fatto della "contiguità" tra i soggetti dell'atto revocando: in sostanza, il principio che si evince è che il rapporto di parentela non pone in sè a rischio di revocatoria un atto compiuto, salvo che o sussista una situazione di anomalia che renda "sospetto" l'atto, o il rapporto tra le parti sia così intimo da lasciar presumere che l'uno conosca la situazione dell'altro.