La riforma del concordato preventivo: una delle tante perplessità.

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Uno degli aspetti più dirompenti è, infatti, il ritorno all'imposizione di una percentuale minima di soddisfo (nella misura del 20%) del ceto chirografario, che non deve essere solo prevista, ma "assicurata" (il che fonda un più ficcante potere di analisi circa la serietà delle previsioni del piano) scelta ispirata al lodevole intento di stroncare sul nascere procedure destinate a soddisfare i creditori in misura irrisoria (rammentando che secondo la tesi più accreditata non sarebbe ammissibile il concordato preventivo con previsione di un soddisfo pari a zero, anche limitato ad una classe, in quanto verrebbe meno la "causa giuridica" costituita dalla ristrutturazione del debito), situazioni già sanzionate in via empirica - e non senza destare perplessità connesse con la disomogeneità di trattamento di situazioni analoghe in fori diversi - da taluni Tribunali. Non staremo qui a discutere della condivisibilità o meno della scelta che segna un passo indietro rispetto alla incentivazione del profilo negoziale del concordato, ma vorremmo far rilevare quella che potrebbe essere un'aporia normativa: ed invero, il limite della percentuale minima di soddisfo parrebbe applicabile a tutte le procedure che non si qualifichino come "in continuità", non solo quindi a quelle qualificabili come "per cessione", a prescindere da qualsiasi valutazione comparativa tra la soluzione concordataria e l'alternativa fallimentare. Ebbene, se così è, pare legittimo sollevare qualche dubbio sulla opportunità di trattare allo stesso modo anche l'ipotesi della proposta concordataria nella quale il soddisfo - e sia pure ridotto sì da essere inferiore al minimo del 20% - rivenga in tutto o in parte dall'offerta di beni messi a disposizione da terzi. In questo caso, infatti, i creditori vengono "espropriati" del diritto a prediligere una soluzione a loro più conveniente a favore di una alternativa penalizzante e che talora (si pensi all'ipotesi in cui il terzo sia un garante della societá in crisi) potrebbero favorire taluni creditori "forti" a danno degli altri, precludendo una soluzione concordataria più equa e rispettosa della par condicio (ovviamente, muovo dalla convinzione, non da tutti condivisa, della liceitá e non revocabilitá delle disposizioni patrimoniali a supporto di un concordato, tesi pervero tutt'altro che pacifica). Un ripensamento sul punto, forse, non sarebbe disutile.