Crediti sorti in funzione della procedura di concordato: una nuova prospettiva.
Pervero, la stessa epressione "Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge" contenuta nell'art. 111 legge fall. dovrebbe indurre a ritenere che l'ambito della prededuzione sia esteso anche ai debiti per le prestazioni di cui l'impresa necessita (non foss'altro perché richiedono competenze specifiche di cui il debitore non dispone) anzitutto per poter accedere ed altresì per poter compiere le attività tecniche prescritte nell'ambito di procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall.
Non così la pensavano i Giudici ed il legislatore ci ha messo del suo, dettando all'art. 182-quater una disposizione ambigua in forza della quale "Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato", espressione che ha indotto qualche Tribunale a ritenere che solo il compenso dell'attestatore potesse godere del trattamento preferenziale e non, ad esempio, il compenso dei professionisti che assistono l'impresa per l'accesso alle procedure.
La sentenza Cass.civ., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533 (la si può leggere in www.ilfallimentarista.it con un ampio commento del dott. F. Lamanna) ha posto forse fine alla questione, sancendo che "Il dettato della L. Fall., art. 111, comma 2, è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art. 182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento"; ancor più ampio è l'ambito della prededucibilità sancito dalla Suprema Corte con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 9489, che estende il trattamento anche al compenso professionale dovuto per l'assistenza prodromica alla presentazione della domanda di concordato, in quanto prestazione attuata "in funzione" della procedura.
D'altro canto, il "decreto Sviluppo" n. 83/2012 probabilmente ha eliminato molte ragioni di dubbio, non solo in quanto – come rileva la Suprema Corte nella sentenza citata – ha soppresso quella indicazione fuorviante sulla prededucibilità del compenso dell'attestatore, ma anche perché l'introduzione del "concordato con riserva" di fatto comporta che spesso l'impresa in crisi depositi una domanda "in bianco", cui farà seguito l'opera più rilevante del professionista di elaborazione e redazione del piano, che dunque rientrerà a tutti gli effetti nelle prestazioni rese non più in funzione, ma già nell'ambito di una procedura avviata con la domanda ex art. 161sesto comma legge fall..
Peraltro, più che sull'aspetto normativo, allo scrivente si pone un dubbio di natura meta-giuridica: vien da chiedersi, infatti, se l'atteggiamento restio a riconoscere il compenso al professionista che segue le procedure concorsuale "da parte impresa" non sia il portato di un atteggiamento di diffidenza nei confronti dei consulenti che, anziché operare come organi concorsuali "di parte Tribunale", assistono il debitore, atteggiamento da cui deriva spesso anche una contrapposizione tra ufficio concorsuale ed impresa in crisi, da cui nascono talora figure di Commissari che ritengono che il loro dovere primario sia quello di dimostrare che l'impresa deve fallire o Curatore per i quali l'imprenditore è un presunto bancarottiere (che, poi, spesso lo sia è una triste realtà, ma dovrebbe essere l'eccezione) e che per tale ragione diffidano del professionista dell'imprenditore, non considerando che invece proprio il consulente è colui che può far sì che l'impresa muova spontaneamente i primi passi verso le procedure di risanamento o di composizione della crisi, evitando la prassi purtroppo comune a molte P.M.I. di considerare le procedure concorsuali tutte come un male da evitare a costo di perpetuare gestioni rovinose a danno dei creditori e di tutti gli stakeholders.
Viceversa, è del tutto evidente che con la riforma concorsuale le figure professionali che ruotano intorno alle procedure "minori" – pur se pacificamente nominate dal debitore in crisi, posto che il D.L. 83/2012 ha fugato anche il dubbio al riguardo – hanno assunto un ruolo (ed ovviamente, le correlative responsabilità) molto diverso, tanto più rilevante quanto meno invasivo è il controllo del Tribunale e degli organi dallo stesso nominati sulla procedura (si veda sul punto la nota Cass. Civ., Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521, in Fallimento, 2013, 279 che sancisce i limiti del sindacato di fattibilità), ruolo che impone una collaborazione quasi da pari a pari tra organi giurisdizionali e professionisti. Il fatto che ai crediti dei consulenti sia riconosciuto il rango prededucibile, quindi, è un (non trascurabile) corollario, ma la vera sfida è di ottenere che ai professionisti che assistono le imprese in crisi venga attribuita una patente di serietà e si riconosca la rilevanza del delicato compito che assumono, posto che l'accesso tempestivo a procedure concorsuali può evitare il dissolvimento di realtà aziendali, la perdita di posti di lavoro e non da ultimo consentire un soddisfo non irrisorio dei creditori. Ovviamente... starà anche ai professionisti di dimostrare di essere degni di tale fiducia.