La cessione di azienda ed i rischi del cessionario

La Suprema Corte teorizza il concorso in frode fiscale nell’ipotesi in cui il cessionario rilevi un’azienda con il fine di eludere l’obbligo erariale pregresso in capo al cedente che non risulti trasferibile in forza delle norme civilistiche e della limitata solidarietà tributaria.

Notoriamente, il soggetto che acquista un'azienda corre il rischio di dover pagare anche i debiti del cedente che risultano dalla contabilità ed a nulla vale un patto contrario, poiché la solidarietà è imposta inderogabilmente dall’art. 1560 c.c.; per i debiti fiscali, poi, l’art. 14 d.lgs. 472/1997 prevede una peculiare disciplina che impone al cessionario di azienda la solidarietà per le imposte non versate dal cedente. Peraltro, da una lettura di una recente pronunzia della Cassazione Penale (Cass.pen., sez. III, sent. 8 novembre 2012, n. 45737) si evince che la disciplina civilistica e quella speciale tributaria non esauriscono i mezzi a disposizione dell’Erario per evitare che l’imprenditore possa sottrarsi agli obblighi fiscali; la Suprema Corte, infatti, ipotizza che il trasferimento di azienda possa essere anche sanzionato come frode fiscale quando abbia appunto una finalità elusiva ed in tal caso, il cessionario dell’azienda non potrà invocare alcun limite rispetto all’obbligo impositivo.