Il trattamento di favore dell’Erario nelle procedure concorsuali

Con una serie di sentenze conformi, la Suprema Corte muta il proprio orientamento e configura l’ipoteca fiscale come un tertium genus non suscettibile di revocatoria fallimentare.

L’art. 33 del c.d. Decreto Sviluppo prevede una anticipazione degli effetti del concordato al momento in cui il debitore semplicemente dichiari di essere intenzionato a proporlo; il Tribunale può inzfatti concedere In particolare, la nuova norma contiene una disposizione che dovrebbe favorire il concordato, evitando che un creditore possa avvantaggiarsi sugli altri, disponendo l’inefficacia delle "ipoteche giudiziali" iscritte nei sessanta giorni prima della domanda. Peraltro, tale previsione, così come tenorizzata, potrebbe essere fonte di una clamorosa Diseguaglianza: secondo una recente corrente della Suprema Corte (cfr. Cass. 1 marzo 2012, n. 3232 e le sentenze gemelle Cass. 5 marzo 2012, nn. 3397, 3398 e 3399 e nuovamente Cass, sez. I, 18 maggio 2012, n. 7911) l'ipoteca del Fisco sarebbe un tertium genus e comunque non riconducibile all’ipoteca giudiziale e su tale opinabile distinzione, la Cassazione sovverte l'orientamento sinora prevalente dei giudici di merito che consentiva al curatore di revocare le ipoteche iscritte dall'Erario nel semestre anteriore al fallimento. Applicando tale principio nel concordato, ne deriva che - nelle more della presentazione della domanda di concordato - nel mentre tutti gli altri creditori non potranno iscrivere ipoteca, tale prelazione potrebbe essere acquisita dal Fisco così introducendo un vantaggio rispetto agli altri creditori. Se così è, per evitare ancor evidenti disparità è indispensabile interpretare la disposizione – e non essendo precisato, credo l’interpretazione sia anche la più corretta sotto il profilo letterale – come riferita anche alla domanda “in bianco” oggi consentita dall’art. 161sesto comma legge fall.., chè altrimenti, differendo la retrodatazione dell’inefficacia al momento successivo del deposito del piano, sarebbe addirittura consentito al Fisco di conseguire un vantaggio nel corso di una procedura concorsuale di fatto già avviata.