Responsabilità dell’avvocato ed obbligazione di mezzi

La Suprema Corte ribadisce che l’avvocato negligente per omessa impugnazione di un provvedimento risponde per danni solo se il cliente dimostri che l’impugnazione sabbe stata accolta.

Si suol dire che l’obbligazione dell’avvocato è di mezzi e non di risultato, nel senso che il legale deve svolgere diligentemente tutte le attività volte a garantire la difesa del cliente, non essendo responsabile se il risultato non sia quello auspicato. Tuttavia, l’avvocato risponde dei danni se commetta il classico “errore professionale”, ovvero se negligentemente non compia attività doverose (con la precisazione che l’art. 2236 c.c. esonera da responsabilità il difensore in relazione a questioni di peculiare complessità, ma solo in relazione ad errori di imperizia, non anche quando l’errore sia conseguenza di negligenza). Peraltro, perché dall’affermazione dell’esistenza di una violazione ai doveri si passi alla condanna risarcitoria occorre che il comportamento dell’avvocato sia stato effettiva cagione di danno sotto il profilo eziologico. La Suprema Corte, in tal senso, con una recente sentenza (Cass. Civ., sez. III, 24 ottobre 2012, n. 22376) conferma la corrente secondo la quale l’avvocato cui venga addebitata la mancata presentazione di una impugnazione avverso un provvedimento sfavorevole compie sì una negligenza, ma risponde del danno solo se – in base ad un giudizio prognostico basato sul quod plerumque accidit – si possa ritenere dimostrato che l’impugnazione avrebbe potuto far conseguire al cliente un esito più favorevole; con la precisazione decisiva che è prorpio il cliente ad essere onereto della prova dell’esistenza di concrete prospettive di esito favorevole del gravame e del conseguente danno costituito dal mancato ottenimento del risultato che poteva ragionevolmente attendersi dalla corretta presentazione della impugnazione omessa.