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POLICY DELLO STUDIO

Rapporti con il cliente

Lo studio si adopererà in ogni modo ai fini di perseguire gli interessi del cliente; peraltro, NON verranno messi in atto comportamenti processuali strumentali ovvero ritenuti non corretti, pur se vantaggiosi per il cliente.

Le decisioni sulle modalità tecniche di conduzione delle pratiche saranno assunte dallo Studio; in caso di discordanza non risolta con il cliente sulle scelte da adottare, lo Studio valuterà se, in relazione alla rilevanza della discordia, sussistano gli estremi per dismettere il mandato professionale per giusta causa.

Tipologia del servizio

La priorità dello Studio è l’accuratezza del servizio reso al cliente, che si concretizza nell’approfondimento preventivo delle questioni giuridiche sottese alla posizione tratta ai fini della redazione di atti, comunicazioni e contratti che tengano conto non solo dei principi normativi e delle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali riferite alla fattispecie, ma anche delle possibili criticità che si siano manifestate in situazioni similari esaminate dalle Magistrature.

Inoltre, gli atti ed i documenti rilevanti vengono sempre assoggettati ad un controllo finale attuato da un professionista diverso dal redattore, in modo da far emergere eventuali problematicità da approfondire.

Regime tariffario.

A) Prestazioni giudiziali

Per quel che concerne il regime tariffario, all’attenzione nella gestione della pratica si ritiene debba corrispondere una remunerazione adeguata, senza peraltro gravare eccessivamente il cliente; pertanto, lo Studio – salvo accordi specifici con il cliente contenuti in mandati redatti per iscritto – applica le seguenti tariffe:

  1. Ai fini della determinazione del valore della pratica si tiene conto del valore della domanda o del bene oggetto di attività stragiudiziale; per le sole cause di risarcimento del danno, il valore viene computato in una media tra il valore della domanda e l’importo del provvedimento che liquida il risarcimento. Al compenso dovrà aggiungersi il rimborso delle spese vive anticipate dallo Studio.
  2. Per le pratiche aventi valore sino ad €. 1.500.000,00 verranno applicate le tariffe corrispondenti al valore medio di liquidazione indicato nella tabella A) allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, incrementate del 10%.
  3. Per le pratiche aventi valore da €. 1.500.000,00 sino ad €. 5.000.000,00 verranno applicate le tariffe corrispondenti al valore medio di liquidazione indicato nella tabella A) allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, aumentate sino al 60% in proporzione aritmetica al maggior valore rispetto ad €. 1.500.000,00;
  4. Per le pratiche aventi valore da €. 5.000.000,00 sino ad €. 10.000.000,00 verranno applicate le tariffe corrispondenti al valore medio di liquidazione indicato nella tabella A) allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, aumentate sino al 100% in proporzione aritmetica al maggior valore rispetto ad €. 1.500.000,00;
  5. Per le pratiche aventi valore da €. 10.000.000,00 sino ad €. 50.000.000,00 verranno applicate le tariffe corrispondenti al valore medio di liquidazione indicato nella tabella A) allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, aumentate sino al 200% in proporzione aritmetica al maggior valore rispetto ad €. 1.500.000,00;
  6. Per le pratiche aventi valore superiore ad €. 50.000.000,00 verranno applicate le tariffe corrispondenti al valore medio di liquidazione indicato nella tabella A) allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, aumentate del 200% con un incremento ulteriore pari allo 0,1% del maggior valore rispetto ad €. 50.000.000,00;
  7. Le tariffe indicate nelle lettere sub a), b) e c) verranno aumentate nei casi previsti dall’art. 4, commi da 2 a 5 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con i moltiplicatori ivi previsti;
  8. In caso di esito favorevole dell’attività contenziosa, nel rilascio del mandato – e solo se sia in esso espressamente previsto – le tariffe fisse previste alle lett. da b) a g) potranno essere integrate dalla previsione di una fee per il successo; in linea di massima lo studio richiede le seguenti percentuali:
    1. Per pratiche con esito favorevole per il cliente sino ad €. 1.000.000: 5%
    2. Per pratiche con esito favorevole per il cliente sino ad €. 5.000.000: 3%
    3. Per pratiche con esito favorevole per il cliente sino ad €. 10.000.000: 2%
    4. Per pratiche con esito favorevole per il cliente sino ad €. 50.000.000: 1%
    5. Per pratiche con esito favorevole per il cliente oltre €. 50.000.000: 0,5%
  9. Le percentuali indicate sub h) sono incrementali e per l’effetto saranno calcolate sino a concorrenza di ciascuno scaglione nella misura in esso prevista e per la sola differenza sullo scaglione superiore.
  10. Per esito favorevole si intende il valore effettivo che il cliente ottiene dalla pratica pari all’importo materialmente percepito (o trattenuto o comunque ricevuto) dalla controparte anche all’esito di azioni esecutive.
  11. Il compenso a percentuale riconosciuto come previsto sub h) è alternativo alle tariffe fisse previste alle lett. da b) a g) e pertanto, il compenso percentuale sarà corrisposto solo per la parte eventualmente eccedente le tariffe fisse dovute.
  12. Il pagamento del compenso verrà effettuato tramite bonifico bancario o assegno circolare alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:
    1. Versamento di un importo pari alla tariffa media prevista per la fase di esame e studio nella tabella al conferimento dell’incarico o comunque entro 15 giorni dalla sottoscrizione del mandato;
    2. Versamento di un importo pari alla tariffa media prevista per la fase introduttiva nella tabella, entro 15 giorni dalla notifica o deposito dell’atto introduttivo;
    3. Versamento di un importo pari alla tariffa media prevista per la fase di istruttoria nella tabella, entro 15 giorni dalla precisazione delle conclusioni o comunque dal trattenimento della causa in decisione;
    4. Versamento del saldo del compenso come previsto alla lett. da b) a g) entro sessanta giorni dalla pronuncia della sentenza o dal raggiungimento dell’accordo transattivo con controparte;
    5. Il versamento del compenso a percentuale di cui sub h) sarà effettuato entro 60 gg. dalla data in cui il vantaggio economico su cui è parametrato verrà ricevuto o comunque acquisito dal cliente in esecuzione di sentenza definitiva ovvero all’esito della stipula di accordo transattivo.
    6. Le anticipazioni verranno corrisposte all’avvocato a richiesta dello stesso, entro 30 giorni dalla richiesta accompagnata dai documenti giustificativi.

B) Procedimenti di conciliazione

Per i procedimenti di conciliazione previsti dal D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, verranno applicate le tariffe previste sub A) per l’assistenza giudiziale in quanto compatibili, ridotte ad ½. Nel caso di esito positivo della conciliazione, sarà dovuto l’incremento previsto dall’art. 4quinto comma D.M. 140/2012.


C) Prestazioni stragiudiziali e di consulenza

Il compenso per le prestazioni di consulenza è così quantificato:

  1. Per lo studio delle questioni controverse: diritto fisso di €. 1.000,00, oltre ad un compenso pari allo 0,5% del valore della pratica con un massimo di €. 10.000,00;
  2. Per l’invio di lettere: €. 100,00;
  3. Per l’invio di diffide alle controparti: €. 500,00 cadauna per questioni sino ad €. 100.000,00; €. 1.000,00 per questioni di valore superiore;
  4. Per i pareri orali e per le sessioni di consultazione con il cliente: €. 200,00 per ogni ora o frazione di ora per questioni sino ad €. 100.000,00; €. 400,00 per ogni ora o frazione di ora per questioni sino ad €. 1.000.000,00; €. 600,00 per ogni ora o frazione di ora per i valori superiori;
  5. Per l’invio di pareri scritti è dovuto un compenso pari al 2% del valore della pratica trattata con un limite massimo di €. 50.000,00;
  6. Per le prestazioni di assistenza stragiudiziale per la stipula di contratti o accordi negoziali, lo Studio richiede un compenso calcolato in percentuale sul valore dell’affare, nella misura prevista per le prestazioni giudiziali (supra, lett. A) sub h; in caso di mancata conclusione del contratto o perfezionamento dell’affare, salvo diverso accordo, il compenso per l’assistenza sarà dovuto un misura pari ad 1/2; il compenso è omnicomprensivo e comprende anche le prestazioni di cui ai punti da i) a v) se eseguite ai fini dell’esecuzione del medesimo incarico;
  7. Per l’assistenza in procedure concorsuali come definite all’art. 27 del D.M. 140/2012 verrà richiesto un compenso calcolato sull’ammontare delle passività pari all’1,5% sino ad €. 1.000.000,00 ed allo 0,75% sull’importo superiore; in caso di esito negativo delle procedure concorsuali, il compenso così calcolato sarà ridotto del 30%, salvo che l’esito negativo dipenda da fatto del cliente.
  8. In ogni caso, è dovuto il rimborso delle spese vive.

Il pagamento del compenso è così previsto:

  • per le prestazioni di cui alle lett. da i) a v) verrà richiesto un acconto in base alle prestazioni che verranno preventivate come necessarie e pari al 40% della tariffa così quantificata; l’acconto sarà versato entro quindici giorni dalla richiesta;
  • per le prestazioni di cui alle lett. vi) a vii) verrà richiesto un acconto pari al 30% del valore dei compensi quantificati in base al valore della pratica, da versare alla sottoscrizione del mandato; il saldo verrà versato all’esito dell’assistenza;
  • Le spese vive saranno rifuse a richiesta se superiori ad €. 500,00, ovvero al saldo.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

Avv. Paolo Bosticco

  • Autore del commento alle norme sul concordato preventivo nel Commentario Le procedure concorsuali a cura di G.U. Tedeschi edito da UTET, Torino, 1996 (ed incaricato della redazione del commento agli artt. da 160 a 186 legge fall. in tema di concordato per l’edizione in uscita nel 2012)
  • Collaborazione al Formulario commentato della legge fallimentare a cura di M. Fabiani edito da IPSOA, Milano, 2002
  • Autore delle due edizioni del volume La responsabilità da controllo nelle societa’ di capitali, della collana Il diritto privato oggi a cura di P. Cendon, edito da Giuffrè, Milano, nel 2004 e nel 2008
  • voci “Danni provocati alla società da amministratori/sindaci/revisori”, “Danni provocati ai soci da amministratori/sindaci/revisori” e “Danni da abuso di potere di maggioranza o minoranza nelle società” in AA.VV. (a cura di P. Cendon), I danni risarcibili nella responsabilità civile, vol VII – Utet 2006
  • voci “Soci (abuso di maggioranza e di minoranza)” e “Affitto di azienda” in AA.VV., Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, vol VII – Utet 2007
  • Intervento “La responsabilità del revisore contabile” in AA.VV. (a cura di S. Ambrosini), La responsabilità di amministratori, sindaci, revisori e liquidatori – Giuffrè 2007
  • Collaborazione al testo Le procedure concorsuali. Guida operativa interdisciplinare a cura di P.G. Demarchi e C. Giacomazzi edito da Giuffrè, Milano, 2008
  • Voce Associazione in partecipazione, in Procedure concorsuali e rapporti pendenti (a cura di S. Sanzo), Bologna, 2009
  • Coautore del volume I. Arcuri – P. Bosticco, Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento, Milano, 2014

Pubblicazioni su riviste on-line:

Articoli, commenti e note a sentenza:

  • Rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa in sede di ammissione dei crediti - ammissione al passivo e prova del credito: le sezioni unite individuano la natura dell'eccezione di difetto di data certa, Fallimento, 2013, 925
  • Le azioni revocatorie nel fallimento (Itinerari di giurisprudenza), Fallimento, 2013, 373
  • La suprema corte conferma l'interpretazione meno rigida dei requisiti di ammissibilità dell'esdebitazione, Fallimento, 2012, 1314
  • Istruttoria pre-fallimentare e difetto di convocazione del debitore, Fallimento, 2012, 202
  • Il progetto di stato passivo (articolo monografico), Fallimento, 2011, 1062
  • Fallimento dichiarato da tribunale incompetente e termini per la revocatoria, Fallimento, 2011, 276
  • E’ ancora attuale la consecuzione dei procedimenti nella nuova legge fallimentare? - la cassazione conferma il principio della consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, Fallimento, 2011, 30
  • Natura del credito per assegno alimentare al fallito, Fallimento, 2010, 475
  • La difesa nel concordato preventivo è straordinaria amministrazione? (Nota a T. Modena, 3 aprile 2009, Fallimento, 2010, 226
  • Incertezze e soluzioni «di buon senso» in tema di nomina del professionista ai sensi dell’art. 67, 3º comma, lett. d), l.fall., Fallimento, 2009, 468
  • Revocatoria dell’atto costitutivo di pegno o del suo realizzo?, Fallimento, 2008, 1259
  • La «resurrezione giurisprudenziale» dell’art. 173 l.fall. e la difficile distinzione tra atti in frode e sopravvenienze inattese, Fallimento, 2007, 1443
  • Questioni controverse in tema di responsabilità per la gestione societaria nelle srl: legittimazione all’azione, prescrizione e contenuto del giudizio risarcitorio, Fallimento, 2007, 957
  • Il «nuovo corso» del concordato fallimentare, Fallimento, 2007, 829
  • Responsabilita’ degli organi sociali, prevedibilita’ del danno e decorso dei termini di prescrizione, Fallimento, 2006, 465
  • Banche e responsabilità (o corresponsabilità) per sottrazione di fondi fallimentari, Fallimento, 2005, 1137
  • L’utilizzo della consulenza tecnica in materia fallimentare ed i limiti ai poteri del consulente, Riv.dott.Comm., 2004, 618
  • Dubbi applicativi in tema di opponibilità dell’atto costitutivo di pegno e revocabilità del soddisfo del creditore, Fallimento, 2004, 1369
  • Operazioni infragruppo ed estraneità all’oggetto sociale alla luce del nuovo diritto societario, Fallimento, 2003, 1194
  • Validita’ ed efficacia delle transazioni sulla natura privilegiata del credito, Fallimento, 2003, 871
  • Liberazione del debitore fallito in caso di concordato fallimentare con assuntore, Fallimento, 2003, 441
  • Negozi di mutuo e fallimento: aspetti processuali e sostanziali, Fallimento, 2002, 1343
  • Rilevanza della conoscenza dello stato di insolvenza in capo a soggetti diversi dall'imprenditore fallito, Fallimento, 2002, 520
  • Caducazione delle garanzie che assistevano il credito estinto con pagamento revocato, Fallimento, 2001, 939
  • Tariffe imposte: applicazione e natura dell'accertamento, Contratti, 1997, 52
  • Fusione tra società di capitali e di persone, obbligazioni dei soci illimitatamente responsabili ed applicabilità dell'art. 147 l. fall., Giur. It., 1990, I,2, 451
  • Sale and lease back, Foro Padano, 1987, I, 415

Relazioni a convegni:

  • Relazione su “Le sanzioni interdittive: criteri e ambiti applicativi” al Convegno Istituto Ricerca Internazionale del 29-30 gennaio 2002 sul tema “La responsabilità penale delle persone giuridiche”
  • Lezione su “Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo” al corso di Diritto Fallimentare organizzato da Just Legal Services
  • Lezione su “Liquidazione coatta amministrativa” al corso di Diritto Fallimentare organizzato da Just Legal Services

Relazione su “La responsabilità degli amministratori in sede fallimentare” al Convegno Quale governance per le p.m.i. del 26 febbraio 2009 organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

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avv. Gianluca MERRA

Pubblicazioni su riviste on-line:

 

  • Commento a Trib. Roma, 17 marzo 2014, sito Il Quotidiano Giuridico, 2014

 

AVV. BOSTICCO

AVV. PAOLO BOSTICCO
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Dopo alcuni anni di collaborazione con un prestigioso professionista milanese, ove si è specializzato in materia di diritto societario e delle problematiche giuridiche attinenti all’impresa in genere, nonchè in tema di diritto fallimentare, ha fondato nel 1992 un proprio studio associato, che ha operato dal 1992 al dicembre 2003.

Dal 2004 opera come professionista singolo, peraltro curando il collegamento con altre figure professionali di livello ai fini di un’offerta sempre adeguata al cliente, in particolare per la gestione delle crisi di impresa, attività nell’ambito della quale ha prestato consulenza ai fini dell’ammissione al Concordato Preventivo di varie società (solo a titolo di esempio: E-Group Italia s.p.a. – Tribunale di Milano, Grand Soleil s.p.a. – Tribunale di Mantova, TAB s.p.a. – Tribunale di Arezzo).

Il principale settore di attività è la consulenza e l’assistenza in materia societaria ed in particolare il contenzioso inerente alle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, nonchè l’assistenza legale a procedure concorsuali sia presso vari fori in Italia, sia quale consulente di procedure di Amministrazione Straordinaria (Gruppo SO.CI.MI., Gruppo Volare) e liquidazione coatta amministrativa.

Ha svolto e svolge inoltre incarichi di Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale di Concordati Preventivi presso il Tribunale di Milano (solo per citarne alcuni: Fallimento ISCAM s.a.s.; Fallimento Arti Grafiche Garzanti Verga s.p.a., Fallimento ASEMA s.a.s.; Concordato Tecnologie Industriali, Concordato ITI Arredo).

 

   

AVV. MERRA

merra

AVV. GIANLUCA MERRA
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Dopo alcuni mesi di collaborazione con lo studio Valentino & Partners di Roma, ove ha potuto approfondire alcune tematiche inerenti il diritto bancario ed il diritto dei mercati finanziari, nonché collaborato con professionisti incaricati dell’attività di compliance ed internal audit presso intermediari qualificati (quali SGR, SIM etc.), ha continuato la propria formazione professionale presso lo studio dell’avv. Paolo Bosticco di Milano, maturando una significativa esperienza in materia di diritto societario e delle problematiche giuridiche attinenti all’impresa in genere, nonchè in tema di diritto fallimentare e gestione delle crisi di impresa.

Dal 2012 opera come professionista all’interno dello studio Bosticco & Partners.


 

   

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